Logo
Home Lega Consumatori Telefonia
Logo
Benvenuti Benvenuti
Dove siamo Dove siamo
Assicurazioni Assicurazioni
Banche Banche
Codice del consumo Codice del consumo
Saldi Saldi
Telefonia Telefonia
Vacanze Vacanze
Logo


CONSIGLI PRATICI PER GLI UTENTI

    Recenti statistiche elaborate da alcune associazioni di tutela dei consumatori forniscono dati tanto interessanti quanto, per certi versi, allarmanti. Secondo le denunce raccolte dalle stesse, infatti, un abbonato telefonico su tre si è trovato ad affrontare problemi con il proprio gestore telefonico per l'attivazione di abbonamenti o servizi mai richiesti o per l'addebito di telefonate mai effettuate a numeri internazionali o a tariffazione speciale (i famigerati 899, 799, 166). I problemi emersi riguardano trasversalmente tutti gli operatori, legate anche della quota di mercato dagli stessi occupate: i reclami riguardano, secondo una recente analisi proposta dalle associazioni dei consumatori, nel 46 % dei casi Wind, seguita da Telecom (33 %), Elitel (3%), Fastweb (3%), Vodafone Omnitel (1%).
    Il problema più ricorrente riguarda l'attivazione di servizi telefonici mai richiesti (si pensi che nei primi dieci mesi del 2004 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trattato circa 4400 casi di disputa tra clienti e operatori e di questi 1300 hanno riguardato l'attivazione di servizi non richiesti): si tratta di un fenomeno che secondo le associazioni di consumatori risultano spesso ricollegabili a pratiche commerciali "aggressive" condotte da società appaltatrici dei gestori telefonici e dettate dalla necessità di conquistare nuovi utenti.

    Di fronte all'attivazione di servizi mai richiesti il consumatore deve contattare il numero di servizio per i reclami offerto dai vari gestori e chiedere la disattivazione immediata dell'abbonamento non richiesto e/o sottoscritto; tale reclamo può essere inoltrato telefonicamente ma è pur sempre consigliabile inviare una lettera raccomandata a.r. ovvero un fax al numero preposto per ricevere i reclami dei clienti. Il gestore è tenuto a rispondere al reclamo e ripristinare lo status quo ante entro 2 giorni lavorativi, fermo restando il caso che sussistano motivi non dipendenti dalla sua volontà o di forza maggiore. Nel caso in cui non si ripristini la situazione iniziale il gestore sarà tenuto a pagare un penale pari al 50 % del canone di abbonamento per ogni giorno lavorativo di ritardo (art. 26 Condizioni generali di abbonamento di Telcom Italia). Laddove il problema poc'anzi esposto, nonostante l'inoltro del reclamo, non risulti risolto si potrà esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com (Comitato Regionale per le comunicazioni) oppure presso l'Ufficio di conciliazione: nell'uno e nell'altro caso la Lega consumatori può assistere i propri associati nella procedura di conciliazione che viene attivata attraverso l'invio di un apposito modulo (Formulario UG) scaricabile nel primo caso dal sito Internet www.agcom.it e nel secondo dalla pagina www.telecomitalia.com. In alternativa gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio territorialmente competenti.

    Nonostante le associazioni di consumatori abbiano promosso una campagna informativa massiccia e tentino costantemente di  prevenire casi di addebito di telefonate mai effettuate a numeri a tariffazione speciale o a numeri internazionali, sono ancora numerosi i casi contestazione di connessioni involontarie a numeri internazionali o a tariffazione speciale; in questi casi è preliminarmente consigliabile la disattivazione di tali numeri con una richiesta diretta al gestore telefonico il quale è tenuto a compiere tale operazione gratuitamente. Qualora, invece, le chiamate legate a software scaricati all'insaputa del consumatore durante la navigazione internet, fossero fatturate, l'utente ha due possibilità: pagare la bolletta telefonica autoriducendola per un valore pari alle spese di connessione indebitamente imputate, indicando nella causale del pagamento del c/c postale il distretto telefonico, il numero di utenza, il bimestre di riferimento.e inviare contestualmente una segnalazione al gestore. L'autoriduzione deve essere giustificata con il fatto che "gli addebiti oggetto di contestazione derivano da un non volontario utilizzo del servizio e da raggiri di tipo informatico nel corso della navigazione in Internet". Su questa prima opzione un gestore ha espresso sempre contrarietà arrivando a minacciare il distacco della linea telefonica e di addebitare gli interessi di mora all'utente. 
    Laddove invece l'utente abbia già provveduto al pagamento della fattura potrà essere inoltrata richiesta al gestore di restituzione delle somme pagate e contestate: è evidente che in questa seconda opzione la restituzione appare molto più difficile, salvo agire in giudizio nei confronti il webmaster del dialer ed in solido verso il gestore.

    Per una maggiore e più completa informazione sulle modalità di reclamo e sulla procedura di conciliazione è tuttavia consigliabile contattare lo Sportello della Lega consumatori (tel. 045/ 80 65 511 oppure inviare email all'indirizzo
verona@legaconsumatori.it).